Bus&Go Alto Garda: dietro il servizio a chiamata si apre una partita da oltre 700 mila euro davanti al TAR di Trento

Il servizio Bus&Go dell’Alto Garda è diventato, negli ultimi anni, uno dei simboli della mobilità alternativa nel territorio gardesano. Nato come servizio di trasporto a chiamata destinato a ridurre traffico, congestione e pressione turistica, oggi rappresenta una componente ormai strutturale del sistema locale dei trasporti.

Proprio per questo motivo il contenzioso sorto attorno alla gara 2026 assume un interesse che va ben oltre il mero affidamento di un servizio pubblico.

Dietro autobus a chiamata, applicazioni di prenotazione e slogan sulla mobilità sostenibile, si sta infatti sviluppando una controversia amministrativa che tocca alcuni dei temi più delicati del nuovo Codice dei contratti pubblici: verifica dell’anomalia dell’offerta, discrezionalità tecnica, ruolo del RUP, bilanciamento cautelare e tutela della concorrenza.

La gara: due soli concorrenti e una differenza economica significativa

La procedura aveva ad oggetto l’affidamento del servizio Bus&Go per i Comuni di Arco, Riva del Garda e Nago-Torbole, mediante procedura aperta europea, per un valore stimato di euro 729.003,60 oltre IVA. Il servizio aveva durata limitata alla stagione 2026, pari a circa 150 giorni.

L’appalto era costruito secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con una ponderazione fortemente orientata sulla qualità:

85 punti attribuibili all’offerta tecnica; 15 punti attribuibili all’offerta economica.

Elemento non secondario: la stazione appaltante aveva stimato costi della manodopera per oltre euro 477.000, importo dichiarato non soggetto a ribasso.

Alla gara hanno partecipato soltanto due operatori.

L’aggiudicataria Klammer s.r.l. ha presentato un’offerta pari a euro 620.638,20, con un ribasso del 14,865%, mentre il concorrente Consorzio Trentino Autonoleggiatori si è fermato ad euro 699.449,40, con un ribasso del 4,054%.

Anche sotto il profilo dei punteggi il divario è risultato rilevante:

Operatore Tecnico Economico Totale Klammer 70,50 15,00 85,50 CTA 63,17 5,46 68,63

Già questi numeri consentono di comprendere perché il tema della sostenibilità economica dell’offerta sia diventato il cuore del giudizio.

Il nodo centrale: l’anomalia dell’offerta e il ruolo del RUP

Dal contenuto dell’ordinanza emerge che gran parte delle contestazioni ruota attorno a un tema classico degli appalti pubblici: quando un’offerta economicamente aggressiva diventa giuridicamente sospetta?

Il ricorrente sostiene, in sostanza, che l’offerta aggiudicataria sarebbe:

economicamente insostenibile; carente sotto il profilo documentale; frutto di un’istruttoria insufficiente; approvata senza adeguata verifica della congruità.

Qui emerge un primo aspetto interessante.

La procedura non prevedeva una commissione tecnica, poiché gli elementi valutativi erano ritenuti quantitativi o tabellari. Conseguentemente, il peso decisionale si è concentrato in larga misura sul Responsabile Unico del Progetto.

E infatti il verbale del Consiglio di Amministrazione evidenzia che il RUP, ritenendo congrua l’offerta “nel suo complesso”, ha proposto direttamente l’aggiudicazione. Il CdA si è limitato successivamente a confermarla all’unanimità.

Da un punto di vista giuridico, questo passaggio è importante perché concentra il futuro dibattito processuale sulla qualità dell’istruttoria compiuta dal RUP.

Lo stand still processuale: perché il contratto non è stato firmato subito

Dopo la comunicazione di aggiudicazione del 3 aprile 2026, il ricorso è stato proposto entro il termine dilatorio previsto dal Codice.

La stessa comunicazione precisava che il contratto non sarebbe stato stipulato prima di 32 giorni dall’invio dell’aggiudicazione.

L’effetto pratico è stato l’attivazione del cosiddetto stand still processuale, che ha temporaneamente congelato la firma del contratto. Il TAR lo richiama espressamente nell’ordinanza.

Questo meccanismo costituisce una delle principali garanzie concorrenziali nel settore degli appalti pubblici: senza tale periodo di sospensione, molte controversie nascerebbero quando il contratto è ormai in esecuzione.

Perché il TAR ha respinto la cautelare senza entrare davvero nel merito

L’aspetto più interessante dell’ordinanza, tuttavia, non riguarda il fumus.

Riguarda il periculum.

Il Collegio ha ritenuto che il pregiudizio prospettato dal ricorrente abbia natura essenzialmente economica e che, pertanto, possa essere risarcito anche successivamente per equivalente monetario.

Tradotto in termini pratici:

il TAR non sta dicendo che il ricorso è debole.

Sta dicendo che, allo stato, non vede ragioni sufficienti per fermare un servizio pubblico in partenza.

La motivazione prosegue infatti richiamando espressamente:

imminente stagione turistica; necessità di alleggerire il traffico; interesse pubblico all’avvio del servizio.

È il classico bilanciamento cautelare tra concorrenza e continuità amministrativa.

Una decisione interlocutoria, non definitiva

L’ordinanza non chiude affatto la vicenda.

Anzi.

Il ricorrente ha preannunciato motivi aggiunti e il Tribunale ha già fissato la discussione del merito per luglio 2026.

Questo significa che rimangono integralmente aperte le questioni più interessanti:

correttezza della verifica di anomalia; ampiezza del sindacato giudiziale sull’istruttoria del RUP; sostenibilità economica dell’offerta; limiti della discrezionalità tecnica della stazione appaltante.

Ed è probabilmente qui che si giocherà la vera partita.