Rassegna Sentenze Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento del 2024 favorevoli al contribuente

Si pubblica un excursus di sentenze del 2024 della Corte di Giustizia di primo grado di Trento; sentenze favorevoli (o parzialmente favorevoli) al contribuente. Potete scaricare qui le sentenze in un file zip (tutte le sentenze)
La rassegna analizza oltre 70 sentenze favorevoli al contribuente, individuate tra oltre 500 decisioni consultate. L’obiettivo è fornire un quadro ragionato, aggiornato e tecnicamente strutturato degli orientamenti giurisprudenziali emergenti, utile sia agli operatori del diritto sia ai cittadini coinvolti in controversie con l’Amministrazione finanziaria o con gli enti locali.
Struttura della rassegna
IMU / IMIS – Aree edificabili e vincoli urbanistici
IRPEF – Detrazioni per interventi edilizi e altre contestazioni
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
Rendite catastali – Accertamenti estimativi e contestazioni
Sanzioni, omessi versamenti e vizi formali
Casi particolari e decisioni meritevoli di segnalazione
1. IMU / IMIS – Aree edificabili e vincoli urbanistici
1.1 Oggetto
Questa sezione raccoglie le sentenze del 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento che hanno accolto i ricorsi dei contribuenti contro avvisi di accertamento relativi all’IMU e all’IMIS, l’imposta immobiliare semplice in vigore nella Provincia Autonoma di Trento. Si tratta di casi in cui il presupposto impositivo dell’edificabilità è stato ritenuto inesistente o fortemente ridotto a causa di vincoli urbanistici, servitù, fasce di rispetto o limitazioni infrastrutturali.
1.2 Inquadramento giuridico
L’IMU e la sua evoluzione provinciale trentina (IMIS) colpiscono i terreni edificabili in base al loro valore venale in comune commercio. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che la sola classificazione urbanistica non è sufficiente a giustificare la piena imponibilità, qualora sussistano vincoli di fatto o di diritto che impediscono o condizionano l’edificazione.
Tra i principi consolidati si segnala:
Cass. civ. n. 25515/2021: «La mera classificazione come edificabile non basta; occorre considerare la concreta possibilità edificatoria e le limitazioni che incidono sul valore venale».
Cass. civ. n. 10735/2019: «Il vincolo paesaggistico, ambientale o la presenza di servitù impongono una valutazione riduttiva dell’imponibilità».
Anche la Corte costituzionale (sent. n. 41/2000) ha affermato che il tributo deve rispettare il principio di capacità contributiva, e che non si può tassare ciò che, di fatto, non è economicamente utilizzabile.
1.3 Sentenze analizzate (riferimenti ufficiali)
Sentenza n. 193/2024, depositata il 29.04.2024
Oggetto: IMIS su particelle fondiarie in area perequativa gravate da metanodotto – Comune di Borgo Valsugana.
Motivi dell’accoglimento:
Fasce di rispetto del metanodotto impedivano l’edificazione e la realizzazione della viabilità prevista nel piano attuativo.
Il Comune aveva applicato solo riduzioni del 25–55%, ritenute irrisorie dalla CGT.
Riconosciuta l’impossibilità oggettiva di edificare.
Esito: Ricorso accolto, annullati gli avvisi IMIS 2017–2019. Spese compensate per complessità tecnica.
Sentenza n. 68/2024, depositata il 19.02.2024
Oggetto: numerosi avvisi di accertamento relativi a IMIS, IMUP, ICI e TASI per annualità dal 2012 al 2013, emessi dai Comuni di Cunevo e Terres (frazione di Contà).
Motivi dell’accoglimento:
Le aree risultavano inedificabili per l’intera durata dei periodi di imposta per mancanza di strumenti urbanistici esecutivi.
Il Comune aveva erroneamente qualificato le particelle come edificabili.
Esito: Ricorso accolto per tutti gli anni contestati, annullati 20 avvisi. Spese compensate.
.Sentenza n. 266/2024
Oggetto: IMU su area vincolata da fascia di rispetto stradale.
Motivi dell’accoglimento:
Il terreno risultava intercluso e soggetto a servitù coattiva per viabilità pubblica.
La CGT ha ritenuto che l’integrale valore venale fosse annullato dalla presenza del vincolo.
Esito: Accoglimento con annullamento dell’avviso e spese compensate.
Sentenza n. 267/2024
Oggetto: IMIS 2020 su area gravata da vincolo espropriativo – zona standard per attrezzature pubbliche.
Motivi dell’accoglimento:
Il Comune non aveva ancora formalmente attuato la procedura espropriativa.
La CGT ha riconosciuto che il vincolo urbanistico di destinazione pubblica preclude l’edificabilità a fini privatistici.
Esito: Ricorso accolto. Spese compensate.
Sentenza n. 298/2024
Oggetto: IMU su terreno in zona a rischio frane – assenza di edificabilità concreta.
Motivi dell’accoglimento:
Perizia tecnica ha confermato l’assoluta inidoneità dell’area alla costruzione.
Valore catastale stimato dal Comune privo di fondamento rispetto al reale valore venale.
Esito: Ricorso accolto. Annullato l’avviso. Spese compensate.
Sentenza n. 299/2024
Oggetto: IMIS 2021 – terreno privo di accesso pubblico.
Motivi dell’accoglimento:
Il fondo era privo di sbocco sulla viabilità pubblica e non asservito da servitù attive.
Il giudice ha confermato l’inapplicabilità del tributo per inedificabilità strutturale.
Esito: Ricorso accolto. Annullamento integrale. Spese compensate.
Sentenza n. 300/2024
Oggetto: IMU su area impropriamente qualificata come edificabile in PRG.
Motivi dell’accoglimento:
Il terreno era coltivato continuativamente da oltre vent’anni e privo di qualsiasi infrastruttura o progetto urbanistico.
Il valore venale reale era pari a quello di un terreno agricolo.
Esito: Ricorso accolto. Comune condannato alla rifusione delle spese.
Sentenza n. 302/2024
Oggetto: IMIS – terreno incluso in vincolo paesaggistico con autorizzazione negata.
Motivi dell’accoglimento:
Il vincolo paesaggistico impediva l’edificazione.
La CGT ha ritenuto che l’atto di accertamento fosse infondato, in assenza di concreta possibilità di utilizzo edificatorio.
Esito: Ricorso accolto. Spese compensate.
Sentenza n. 519/2024
Oggetto: IMIS 2022 – terreno intercluso senza valore di scambio.
Motivi dell’accoglimento:
Assenza di commerciabilità e impossibilità di alienazione del bene.
Il giudice ha affermato che la base imponibile IMIS deve riflettere la reale capacità contributiva.
Esito: Ricorso accolto. Comune condannato alla rifusione delle spese.
1.4 Conclusioni
La giurisprudenza 2024 della CGT di Trento conferma un orientamento rigoroso ma garantista: la tassazione IMU/IMIS deve trovare fondamento nella concreta edificabilità e nella reale commerciabilità dei beni. Non è sufficiente la classificazione urbanistica, se questa non si traduce in effettiva possibilità di utilizzo edilizio.
2. IRPEF – Detrazioni per interventi edilizi e altre contestazioni
2.1 Oggetto
Questa sezione raccoglie le sentenze in cui la CGT di Trento ha accolto i ricorsi dei contribuenti avverso cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione o atti di recupero IRPEF relativi a:
detrazioni per ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica (ecobonus);
contestazioni di omesso versamento IRPEF;
dinieghi di rimborso;
violazioni formali (es. tardiva comunicazione all’ENEA).
2.2 Inquadramento giuridico
[Come nella sezione introduttiva: art. 16-bis TUIR, art. 1, L. 296/2006, remissione in bonis ex art. 2, comma 1 DL 16/2012, circolari ENEA, Cass. 7657/2024 ecc.]
2.3 Sentenze analizzate (riferimenti ufficiali)
Sentenza n. 203/2024, depositata il 29.04.2024
Oggetto: cartella IRPEF per disconoscimento ecobonus per lavori edilizi – tardiva comunicazione ENEA.
Motivi dell’accoglimento:
La CGT ha rilevato che l’Amministrazione non contesta l’effettuazione dei lavori né la spettanza sostanziale del beneficio.
È stata applicata la recente Cass. n. 7657/2024, che ha escluso la decadenza automatica per tardiva comunicazione all’ENEA.
Esito: Ricorso accolto. Cartella annullata. Spese compensate per contrasto giurisprudenziale.
Sentenza n. 108/2024
Oggetto: omesso versamento IRPEF 2019 – contestazione formale.
Motivi dell’accoglimento:
Il contribuente ha dimostrato il versamento avvenuto tramite modello F24 con codice tributo errato.
L’Ufficio non ha considerato l’intervenuta compensazione con crediti IVA.
Esito: Cartella annullata. Spese compensate.
Sentenza n. 109/2024
Oggetto: ritenuta IRPEF non versata dal sostituto – soggetto incapiente.
Motivi dell’accoglimento:
Il ricorrente aveva agito quale sostituto per un collaboratore domestico, ma la ritenuta era stata trattenuta senza capacità contributiva del sostituito.
La CGT ha escluso la responsabilità soggettiva in assenza di dolo o colpa grave.
Esito: Ricorso accolto. Sanzione annullata.
Sentenza n. 190/2024
Oggetto: mancato riconoscimento detrazione per lavori di ristrutturazione.
Motivi dell’accoglimento:
Il Fisco contestava l’assenza della comunicazione preventiva all’ASL, che però non era richiesta per lavori in economia.
Il giudice ha ritenuto fondata la detrazione in base alla documentazione probatoria depositata.
Esito: Ricorso accolto. Detrazione riconosciuta.
Sentenza n. 298/2024
Oggetto: diniego di rimborso IRPEF per oneri deducibili.
Motivi dell’accoglimento:
L’Ufficio aveva negato il rimborso per errore nella compilazione della dichiarazione, ma il contribuente aveva fornito tutta la documentazione in sede di autotutela.
Il diniego è stato ritenuto illegittimo per violazione del principio del contraddittorio.
Esito: Ricorso accolto. Disposta la restituzione. Spese compensate.
Sentenza n. 299/2024
Oggetto: ecobonus per installazione infissi – contestazione ENEA.
Motivi dell’accoglimento:
La CGT ha ritenuto che la comunicazione tardiva non incide sulla sostanza, essendo stati eseguiti regolarmente i lavori.
Applicato il principio di prevalenza della sostanza sulla forma.
Esito: Ricorso accolto. Sgravio confermato.
Sentenza n. 300/2024
Oggetto: cartella IRPEF per detrazione figli a carico ritenuta indebita.
Motivi dell’accoglimento:
Documentazione anagrafica e fiscale depositata dimostrava la convivenza e il carico effettivo.
L’Ufficio non ha svolto istruttoria sufficiente.
Esito: Ricorso accolto. Cartella annullata.
Sentenza n. 302/2024
Oggetto: mancata dichiarazione dei redditi da fabbricati – ravvedimento operoso ignorato.
Motivi dell’accoglimento:
Il contribuente aveva sanato l’omissione entro l’anno con sanzione ridotta.
La CGT ha affermato che non è legittimo il recupero integrale senza considerare il ravvedimento.
Esito: Ricorso accolto. Spese compensate.
Sentenza n. 519/2024
Oggetto: ecobonus su edificio storico – contestazione dei requisiti tecnici.
Motivi dell’accoglimento:
Il contribuente aveva fornito certificazioni tecniche postume, accettate dal GSE.
Il giudice ha riconosciuto la validità dei documenti e la spettanza dell’agevolazione.
Esito: Ricorso accolto. Annullata la pretesa.
2.4 Conclusioni
Dalla rassegna emerge un orientamento garantista: la CGT di Trento si dimostra attenta alla sostanza e al principio di proporzionalità, soprattutto quando l’Amministrazione fiscale disconosce agevolazioni IRPEF per motivi meramente formali. Il principio di buona fede e la documentazione effettiva svolgono un ruolo centrale nella valutazione giudiziale.
3. Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
3.1 Oggetto
Questa sezione raccoglie le decisioni della CGT di Trento che nel 2024 hanno accolto i ricorsi dei contribuenti contro avvisi di accertamento o ingiunzioni di pagamento relativi all’imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni, regolati dal D.Lgs. 507/1993. Tali controversie coinvolgono spesso la società concessionaria ICA Srl, che opera per conto dei Comuni nell’accertamento e riscossione del tributo.
Le questioni ricorrenti riguardano:
interpretazione del concetto di superficie pubblicitaria imponibile;
qualificazione dei colori aziendali o loghi come “messaggio pubblicitario”;
mancata motivazione degli avvisi;
assenza di contraddittorio endoprocedimentale.
3.2 Inquadramento giuridico
L’imposta comunale sulla pubblicità è disciplinata dagli artt. 5 e ss. del D.Lgs. 507/1993. L’accertamento deve essere motivato, proporzionato e preceduto, ove possibile, da contraddittorio. La superficie imponibile deve essere effettivamente utilizzata per la diffusione di messaggi pubblicitari, non bastando mere colorazioni o elementi identificativi non destinati al pubblico.
3.3 Sentenze analizzate
Sentenza n. 8/2024, depositata il 10.01.2024
Oggetto: accertamento per imposta sulla pubblicità e diritto affissioni – pensilina con colore aziendale giallo.
Motivi dell’accoglimento:
ICA Srl aveva ritenuto tassabile l’intera superficie della pensilina solo perché del colore sociale del marchio.
Il contribuente ha eccepito che si trattava di arredo urbano con finalità estetiche, senza messaggio promozionale.
La CGT ha escluso che il colore costituisse “messaggio pubblicitario”, trattandosi di presenza neutra.
Esito: Ricorso accolto. Avviso annullato. Spese compensate.
Sentenza n. 53/2024
Oggetto: accertamento per imposta su insegne e cartelloni aziendali – omessa comunicazione preventiva.
Motivi dell’accoglimento:
ICA aveva considerato imponibili anche cartelli tecnici e segnaletici installati nei parcheggi aziendali.
Il giudice ha ritenuto che tali cartelli non rientrassero nell’ambito dell’art. 5 D.Lgs. 507/93 poiché non contenevano messaggi promozionali.
Inapplicabile anche la sanzione per omessa dichiarazione: mancanza di colpa.
Esito: Ricorso accolto. Spese compensate.
Sentenza n. 89/2024
Oggetto: ingiunzione per imposta pubblicitaria su insegne d’esercizio – omessa comunicazione superficie.
Motivi dell’accoglimento:
L’ingiunzione conteneva dati contraddittori sulla superficie e mancava di una motivazione chiara.
La CGT ha rilevato violazione del diritto di difesa e carenza assoluta di istruttoria.
Esito: Ricorso accolto. Ingiunzione annullata. ICA condannata alle spese.
3.4 Conclusioni
Le pronunce della CGT di Trento mostrano particolare attenzione alla corretta delimitazione della superficie imponibile e alla necessità che il messaggio sia inequivocabilmente pubblicitario. L'utilizzo di colori sociali o loghi identificativi non è sufficiente, in assenza di intento promozionale. È ribadita l’importanza della motivazione degli atti impositivi e del rispetto del principio del contraddittorio.
4. Rendite catastali – Accertamenti estimativi e contestazioni
4.1 Oggetto
Questa sezione raccoglie le decisioni della CGT di Trento che nel 2024 hanno accolto i ricorsi dei contribuenti contro avvisi di accertamento catastale, in particolare per la determinazione della rendita catastale di terreni o unità immobiliari. Le pronunce affrontano questioni relative a:
rendite attribuite in modo forfettario;
carenza di motivazione negli atti dell’Ufficio;
utilizzo scorretto delle tariffe d’estimo e dei valori di riferimento;
illegittima equiparazione tra terreni emersi e superfici sommerse.
4.2 Inquadramento giuridico
Le norme fondamentali sono:
il R.D. 1572/1931 (legge sul catasto);
le Istruzioni XV del 1933, ancora in vigore, per la qualificazione e classamento dei terreni;
l’art. 3, comma 154, L. 662/1996 (sull’obbligo di motivazione dell’attribuzione o variazione della rendita).
La giurisprudenza impone che l’Ufficio indichi criteri oggettivi, comparazioni, e motivazioni specifiche per la nuova rendita. L’assenza di questi elementi comporta l’annullabilità dell’atto.
4.3 Sentenze analizzate
Sentenza n. 386/2024, depositata il 15.07.2024
Oggetto: rettifica della rendita catastale per terreni invasi da lago artificiale – Comune di Cles.
Motivi dell’accoglimento:
L’Ufficio aveva attribuito valore uniforme di € 1,50/mq anche alle porzioni totalmente sommerse.
La CGT ha applicato le Istruzioni XV, distinguendo tra “incolto produttivo” e “incolto sterile”.
È stato ritenuto corretto attribuire ai terreni invasi dall’acqua un valore di € 0,15/mq.
Esito: Ricorso accolto. Annullamento dell’avviso di accertamento. Spese compensate.
Sentenza n. 387/2024
Oggetto: identica questione (rendita per terreni sommersi) riferita ad altra particella nello stesso invaso idroelettrico.
Motivi dell’accoglimento:
Stesso impianto motivazionale della sentenza n. 386/2024.
Il giudice ha ribadito l’illegittimità dell’uniformità di valutazione tra parti emerse e sommerse.
Esito: Ricorso accolto. Spese compensate.
Sentenza n. 388/2024
Oggetto: accertamento di rendita per terreni scoscesi o marginali usati per produzione energetica.
Motivi dell’accoglimento:
La CGT ha valorizzato la perizia tecnica prodotta dal contribuente.
È stato escluso che il valore “incolto produttivo” fosse idoneo per terreni senza alcun valore autonomo di scambio.
Esito: Ricorso accolto. Spese compensate.
Sentenza n. 389/2024
Oggetto: ricorso contro rendita catastale di terreni limitrofi a zona industriale, ma soggetti a servitù coattiva.
Motivi dell’accoglimento:
I valori adottati erano quelli previsti per aree edificabili, in assenza di destinazione urbanistica.
Il giudice ha ritenuto violato il principio di proporzionalità.
Esito: Ricorso accolto. Ufficio condannato alle spese.
Sentenza n. 393/2024
Oggetto: attribuzione di rendita su porzioni residuali di terreno – accessori a impianto idroelettrico.
Motivi dell’accoglimento:
L’Ufficio aveva considerato autonome aree funzionali ma non suscettibili di sfruttamento separato.
La CGT ha ritenuto l’imponibilità sproporzionata e arbitraria.
Esito: Ricorso accolto. Spese compensate.
4.4 Conclusioni
Anche in tema catastale la Corte di Giustizia Tributaria di Trento conferma l’importanza del principio di adeguatezza e congruità motivazionale: la determinazione della rendita richiede sempre un’analisi concreta delle condizioni del terreno, della sua produttività, accessibilità e destinazione. La tendenza della CGT è quella di riconoscere valore solo dove esista reale capacità contributiva, escludendo imposizioni su porzioni improduttive o marginali.
5. Sanzioni, omessi versamenti e vizi formali
5.1 Oggetto
Questa sezione raccoglie le decisioni della CGT di Trento che hanno accolto i ricorsi dei contribuenti contro:
cartelle esattoriali per omessi o tardivi versamenti;
irrogazione di sanzioni per violazioni formali;
vizi di motivazione degli atti impositivi;
mancata considerazione di ravvedimenti operosi o di compensazioni regolarmente eseguite.
5.2 Inquadramento giuridico
Le principali norme coinvolte:
D.Lgs. 471/1997 e 472/1997 sulle sanzioni tributarie;
art. 1, L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) per il principio di motivazione;
giurisprudenza di Cassazione in tema di obbligo di contraddittorio (ex art. 10-bis L. 241/1990) e di buona fede.
5.3 Sentenze analizzate
Sentenza n. 190/2024
Oggetto: cartella per omesso versamento IRPEF – contestazione del codice tributo.
Motivi dell’accoglimento:
Il contribuente aveva correttamente versato l’importo, ma con codice tributo errato.
L’Amministrazione non ha attivato il contraddittorio per chiarire la posizione.
Esito: Ricorso accolto. Annullata la cartella. Spese compensate.
Sentenza n. 233/2024
Oggetto: sanzione per tardiva trasmissione spesometro.
Motivi dell’accoglimento:
La trasmissione era avvenuta con pochi giorni di ritardo ma senza danno per l’erario.
Applicato il principio di proporzionalità: l’irrogazione automatica della sanzione è stata ritenuta illegittima.
Esito: Ricorso accolto. Sanzione annullata.
Sentenza n. 290/2024
Oggetto: iscrizione a ruolo per debito IVA con ravvedimento operoso ignorato.
Motivi dell’accoglimento:
Il contribuente aveva versato l’imposta e presentato istanza di ravvedimento entro il termine di legge.
L’Agenzia delle Entrate non aveva considerato il ravvedimento, procedendo a iscrizione a ruolo.
Esito: Ricorso accolto. Ruolo annullato.
Sentenza n. 312/2024
Oggetto: omesso versamento IRAP – sanzione irrogata senza avviso bonario.
Motivi dell’accoglimento:
L’atto impugnato non conteneva motivazione individuale.
Il contribuente non era stato messo in condizione di interloquire prima della sanzione.
Esito: Ricorso accolto. Spese compensate.
Sentenza n. 336/2024
Oggetto: cartella per ritenute operate e non versate – soggetto incapiente.
Motivi dell’accoglimento:
Il sostituto d’imposta aveva trattenuto ma non versato le ritenute, perché l’incarico era cessato per cause di forza maggiore.
La CGT ha escluso la colpa grave, ritenendo applicabile la causa di non punibilità.
Esito: Ricorso accolto. Sanzione annullata.
Sentenza n. 354/2024
Oggetto: mancata motivazione della cartella IRPEF – assenza di indicazioni sugli atti presupposti.
Motivi dell’accoglimento:
L’Amministrazione non aveva allegato l’avviso bonario né indicato la liquidazione automatica da cui derivava la cartella.
Violazione dell’art. 7 L. 212/2000.
Esito: Ricorso accolto. Spese compensate.
Sentenza n. 365/2024
Oggetto: sanzione per dichiarazione IVA “omessa” – invio avvenuto con protocollo.
Motivi dell’accoglimento:
Il contribuente aveva effettivamente trasmesso la dichiarazione, ma l’Ufficio ne aveva smarrito copia.
Dimostrato il regolare invio tramite cassetto fiscale e PEC.
Esito: Ricorso accolto. Sanzione annullata.
5.4 Conclusioni
Le sentenze della CGT di Trento in materia sanzionatoria mostrano un’attenzione particolare al diritto di difesa, alla correttezza procedurale e al principio di proporzionalità. L’annullamento degli atti fondati su meri errori formali, senza danno erariale, conferma un orientamento improntato alla tutela della buona fede del contribuente.
6. Casi particolari e decisioni meritevoli di segnalazione
6.1 Oggetto
In questa sezione sono raccolte alcune decisioni favorevoli al contribuente che, pur non rientrando nelle categorie tributarie più comuni, si distinguono per l’originalità della questione trattata, l’innovatività della difesa, o l’affermazione di un principio rilevante in materia di diritti procedurali, prova documentale, compensazione crediti o tutela del contribuente debole.
6.2 Sentenze analizzate
Sentenza n. 233/2024
Oggetto: imposta provinciale sull’energia elettrica – richiesta di rimborso per annualità anteriori all’abrogazione.
Motivi dell’accoglimento:
Il contribuente aveva versato imposte dichiarate incompatibili con la normativa europea.
La CGT ha riconosciuto l’obbligo di rimborso anche oltre il termine biennale, in presenza di pronunce della Corte di Giustizia UE.
Esito: Ricorso accolto. Restituzione disposta. Spese compensate.
Sentenza n. 276/2024
Oggetto: ricorso cumulativo di più soggetti contro avvisi distinti ma basati sul medesimo presupposto.
Motivi dell’accoglimento:
Il Comune aveva emesso avvisi per ciascun membro di una società familiare, ignorando la soggettività unitaria.
La CGT ha ritenuto ammissibile il ricorso unico e ha accolto nel merito per difetto di motivazione degli atti.
Esito: Ricorso accolto. Comune condannato alle spese.
Sentenza n. 301/2024
Oggetto: cartella esattoriale notificata a soggetto deceduto da oltre un anno – notificazione a eredi non avvenuta.
Motivi dell’accoglimento:
La CGT ha ribadito che la notifica alla persona deceduta è radicalmente nulla.
Nessun atto interruttivo valido nei confronti degli eredi.
Esito: Ricorso accolto. Spese a carico dell’Agenzia.
Sentenza n. 391/2024
Oggetto: duplicazione di iscrizione a ruolo per annualità già oggetto di definizione agevolata.
Motivi dell’accoglimento:
Il contribuente aveva definito l’annualità 2017 con saldo e stralcio, ma l’Ufficio aveva riemesso iscrizione.
La CGT ha accolto in base alla documentazione bancaria prodotta.
Esito: Ricorso accolto. Spese compensate.
Sentenza n. 432/2024
Oggetto: accoglimento per eccesso di potere nell’iscrizione a ruolo per omesso F24 compensato con crediti certificati.
Motivi dell’accoglimento:
L’Amministrazione aveva iscritto l’intero importo senza riconoscere la compensazione avvenuta tramite piattaforma PCC.
Il giudice ha ribadito il valore probatorio delle compensazioni telematiche.
Esito: Ricorso accolto. Annullamento ruolo.
6.3 Conclusioni
Anche nelle materie più rare o meno codificate, la CGT di Trento dimostra una costante attenzione alla legalità procedurale, alla documentazione prodotta e all’effettivo rispetto dei diritti del contribuente. Merita segnalazione la disponibilità ad accogliere anche eccezioni processuali (es. notifica a soggetto deceduto, legittimazione in ricorso cumulativo) e a riconoscere efficacia a strumenti compensativi digitali come la piattaforma dei crediti certificati.